Art. 14.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali ad uso turistico ricreativo).

      1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative previsti dall'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 31 dicembre 2006. Entro la predetta data i comuni, in collaborazione con le regioni, accertano l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni di cui al presente comma per gli anni 2004 e 2005. I canoni concessori oggetto di evasione sono aumentati del 50 per cento, a titolo di sanzione, rispetto ai valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. La maggiore quota di risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni relative all'accertamento di cui al comma 1 è destinata per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento al comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previo parere della competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni e ai comuni di ogni dato o documentazione, comprese le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, al fine di agevolare l'accertamento dell'evasione.

 

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      3. Concluso, entro il 31 dicembre 2006, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per gli anni 2004 e 2005, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, un tavolo tecnico cui partecipano le regioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per procedere all'adeguamento della tabella A allegata alla presente legge, prevedendo la diminuzione o l'aumento percentuale di ogni singola voce allo scopo di assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro previste dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 269, e successive modificazioni.